Allegato A
STATUTO
Art. 1 Costituzione
1. È costituita l’associazione di volontariato denominata “HAPPY BRIDGE - ODV”, qui di seguito
detta “Associazione”.
2. L’Associazione si configura quale organizzazione di
volontariato, ai sensi degli artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117
del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali
dell’ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure
indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’Associazione, in virtù
dell’iscrizione nell’apposito Registro, adotta la qualifica di ODV e utilizza
tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni
comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
3. L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli
eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero
necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
Art. 2 Sede
1. L’Associazione ha sede nel Comune di Roma.
2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e
trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché
all’interno del medesimo Comune.
3.Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre
istituite sedi operative dell’Associazione in Italia o all’estero.
Art. 3 Durata
La durata dell’Associazione è
illimitata.
Art. 4 Oggetto e finalità
1. Lo spirito e la prassi dell’Associazione si conformano ai
principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della
dimensione umana, spirituale e culturale della persona.
L’Associazione è apartitica e si
atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della
struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari associati, elettività e
gratuità delle cariche sociali.
L’Associazione in particolare ha
lo scopo di tutelare i diritti e la dignità dei detenuti e delle loro famiglie,
soci e non soci, in conformità a quanto stabilito dalla Costituzione italiana,
dagli Ordinamenti e norme nazionali ed internazionali, ed in particolare dall’
Ordinamento Penitenziario nazionale vigente per tutto ciò che concerne le
attività di rieducazione, di riabilitazione e reinserimento dei detenuti o ex
detenuti o in detenzione domiciliare.
2. Per il perseguimento delle finalità
civiche, solidaristiche e di utilità
sociale l’Associazione svolge, prevalentemente in favore di terzi,
avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei
volontari associati,le seguenti
attività di interesse generale di cui all’art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo
n. 117 del 2017
·
d) educazione, istruzione e formazione
professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive
modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità
educativa
i)
organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di
interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e
diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di
interesse generale di cui al presente articolo;
·
l)
formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione
scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo
e al contrasto della povertà educativa;
·
p)
servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro
dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto
legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale,
di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
·
q)
alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del
22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di
carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali,
sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
·
t) organizzazione e gestione
di attività sportive dilettantistiche;
·
u) beneficenza,
sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge
19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro,
beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse
generale a norma del presente articolo
·
presente articolo
· v) promozione della cultura della legalità,
della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata
·
w) promozione e tutela dei diritti
umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle
attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle
pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche
·
z)
riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla
criminalità organizzata;
L’Associazione persegue tali attività di interesse
generale mediante:
·
Istituzione di sportelli di ascolto nelle
diverse sedi carcerarie al fine di comprendere e trovare soluzioni alle
problematiche della detenzione;
·
ricerca di
spazi e risorse da adibire all’accoglienza delle persone detenute ed ex
detenute o a anziani e minori in difficoltà;
·
Organizzazione di corsi di formazione o eventi
culturali di vario genere sia all’interno che all’esterno delle strutture
carcerarie al fine di agevolare il reinserimento sociale delle persone detenute
o ex detenute;
·
Sostegno all’istruzione in carcere attraverso la
rete delle scuole e degli insegnanti in carcere al fine di garantire il diritto
allo studio di tutti i detenuti;
·
Avvio di sportelli di mediazione penale per la
riduzione dei conflitti tra le parti;
·
Avvio di dialoghi con le Direzioni carcerarie e
con il corpo di Polizia penitenziaria al fine di una più solidale e costruttiva
collaborazione per rendere meno ostile e più umano il periodo di detenzione;
·
Avvio di laboratori di scrittura e di
comunicazione informatica in carcere;
·
Invio di beni o di denaro alle persone in
difficoltà,
·
Avvio di attività sportive per l’inclusione
sociale di minori, anziani e categorie svantaggiate.
3. L’Associazione può inoltre svolgere,
a norma dell’art. 6 del Codice del terzo Settore, attività
diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e
strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con
apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita
delibera dell’Assemblea.
4. L’Associazione può
esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi
di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di
finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei
principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e
con il pubblico.
5. L’Associazione svolge inoltre
attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti
alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento
degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali,
anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti
aventi scopi analoghi o connessi con i propri.
Art. 5 Associati
1. All’Associazione possono aderire tutte le persone che
condividano in modo espresso gli scopi di cui all’articolo precedente e che
intendano partecipare alle attività dell’associazione con la loro opera,
competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al
minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine
associativa deve essere integrata entro un anno.
2. Sono associati dell’Associazione coloro che hanno partecipato
alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno
ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione
annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione,
l’interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente
Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente
adottate dagli organi associativi.
Il Consiglio Direttivo delibera
sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità
perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione
deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio
Direttivo, nel libro degli associati.
3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il
Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto
e comunicarla all’interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della
comunicazione, può chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, la quale,
se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione
successiva.
4. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile,
né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.
Art. 6 Diritti e doveri degli associati
1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei
confronti dell’Associazione.
2. L’ammissione all’Associazione non può essere effettuata per un
periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere
dall’Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata
all’Associazione.
3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo
stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone
espressa richiesta scritta al Presidente, di partecipare alle assemblee e, se
in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in
proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
4. Gli
associati hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le
deliberazioni degli organi dell’Associazione e di pagare le quote sociali
nell’ammontare fissato dal Consiglio Direttivo. 5. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e
gratuito l’attività di volontariato per la realizzazione degli scopi
dell’Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi
consensualmente assegnata.
6. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con
l’Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro
dipendente o autonomo. L’attività svolta dagli associati non può essere
retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al volontario possono essere
rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per
l’attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti
dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo
forfetario.
7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere
assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività
stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a
quanto previsto dalla legislazione vigente.
Art. 7 Perdita della qualità di associato
La qualità di associato si perde
per:
§
Decesso;
§
Dimissioni: ogni associato può recedere
dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al
Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo
l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
§
Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal
Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto
l’obbligo del versamento della quota associativa.
§
Esclusione: la qualità di associato si perde
inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni
dello Statuto, dell’eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli
organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell’immagine
dell’Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano
incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo
delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e
sentito l’associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di
esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all’interessato,
che potrà ricorrere entro trenta giorni all’Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere
alla convocazione dell’Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della
richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla
convocazione.
Art. 8 Organi dell’Associazione
1. Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea degli Associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente
d) Organo di controllo
(eventuale).
2 Tutte le cariche associative sono elettive, sono svolte a titolo
gratuito e hanno durata triennale; per gli associati che ricoprono cariche è
ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi
dell’art. 6 del presente Statuto.
Art. 9 Composizione e attribuzioni dell’Assemblea degli Associati
1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell’Associazione
2. Possono partecipare all’Assemblea, con diritto di voto e di
elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione
di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa
annuale.
3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono
farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni
associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.
4. In particolare l’Assemblea ha il compito di:
a)
delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i
programmi e le direttive generali dell’Associazione;
b)
individuare le eventuali attività diverse, secondarie e
strumentali da realizzare;
c)
deliberare sul bilancio consuntivo e sull’eventuale
preventivo;
d)
eleggere i componenti del Consiglio Direttivo,
determinandone il numero, e l’eventuale Organo di controllo;
e)
deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi
sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
f)
deliberare sul ricorso dell’aspirante socio in merito
al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell’art. 5
del presente Statuto;
g)
deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di
esclusione dell’associato interessato, ai sensi dell’art. 7 del presente
Statuto;
h)
deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio
Direttivo vorrà ad essa sottoporre.
L’Assemblea ha inoltre il compito
di:
i)
deliberare sulle modifiche dello statuto
dell’Associazione;
j) deliberare
sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione
dell’Associazione stessa.
5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed
al presente Statuto obbligano tutti gli associati.
Art. 10 Convocazione dell’Assemblea degli Associati
1. L’Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere
convocata dal Presidente, almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile, per
l’approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga
necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia
richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente
deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della
richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
2. Le convocazioni dell’Assemblea devono essere effettuate mediante
comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per
la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza
l’avvenuto recapito entro il predetto termine.
L’avviso deve contenere il
giorno, il luogo e l’ora per la prima e la seconda convocazione, nonché
l’elenco delle materie da trattare.
Art. 11 Validità dell’Assemblea
1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione; in
sua mancanza l’Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di
entrambi l’Assemblea nomina il proprio presidente.
2. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità
delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea.
3. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione
quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In
seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il
numero degli associati intervenuti o rappresentati.
4. Le
deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla
maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti.
Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell’Associazione è
necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole
di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La
trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell’Associazione e
relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto
favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
5. Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale
sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha
diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.
6. È ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via
telematica mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza od altri
strumenti tecnologici alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi
verbali:
a) che sia consentito al
Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare
lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della
votazione;
b) che sia consentito al soggetto
verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di
verbalizzazione;
c) che sia consentito agli
intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli
argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere
documenti.
Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea degli Associati.
Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra
gli associati.
3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e
sono rieleggibili.
Se
vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a
sostituirli nominando al loro posto l’associato o gli associati che nell'ultima
elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso
i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della
loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il
Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.
4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e
il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo
anche quest’ultimi tra i propri membri.
Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere
attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.
Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual
volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per
deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all’eventuale preventivo da
presentare all’approvazione dell’Assemblea degli associati, oppure dietro
domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da
inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L’avviso deve
contenere il giorno, il luogo e l’ora, nonché l’elenco delle materie da
trattare.
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in
sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal
componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal
Segretario dell’Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona
designata da chi presiede la riunione.
4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi
intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono
adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime
dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e
dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle
riunioni redatti.
5. È ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via
telematica mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza od altri
strumenti tecnologici alle condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali,
secondo le modalità previste per l’Assemblea degli associati.
Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo
1. Al Consiglio Direttivo spetta l’attuazione delle direttive
generali stabilite dall’Assemblea e la promozione, nell’ambito di tali
direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi
dell’Associazione.
2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
a)
eleggere, al proprio interno, il Presidente e il Vice Presidente;
b)
assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di
Segretario e Tesoriere;
c)
amministrare le risorse economiche dell’Associazione ed
il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
d)
predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario,
il bilancio consuntivo e l’eventuale bilancio preventivo del successivo
esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
e)
qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito
regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà
regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell’Associazione.
Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’Assemblea che
delibererà con maggioranze ordinarie;
f)
indire adunanze, convegni, ecc.;
g)
deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria
amministrazione dell’Associazione;
h)
deliberare l’adesione dell’Associazione ad altre
istituzioni analoghe;
i)
decidere sull’ammissione, la decadenza e l’esclusione
degli associati;
j)
deliberare in ordine all’assunzione di personale
dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite
necessario a garantire il regolare funzionamento dell’Associazione oppure
occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta;
k)
proporre all’Assemblea il conferimento di onorificenze
e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito
particolari benemerenze nelle attività proprie dell’Associazione; ai non
associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i
diritti di cui all’art. 6, comma 3;
l)
istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o
responsabile/i, con potere di revoca.
Art. 15 Il Presidente
1. Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione di
fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell’Assemblea e
del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo
interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Egli convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo.
4. Il
Presidente in particolare:
a) provvede
all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
b) è
delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione
dell’Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e
operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie;
eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica
e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura,
ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.
Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio
Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il
Consiglio.
5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le
istituzioni presenti nel territorio.
6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di
competenza del Consiglio Direttivo, con l’obbligo di riferirne allo stesso
nella prima riunione successiva.
7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua
assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.
Art. 16 Il Segretario ed il Tesoriere
1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello
svolgimento delle sue funzioni.
2. Al Segretario compete:
a)
la redazione dei verbali delle sedute dell’Assemblea e
del Consiglio Direttivo.
b)
curare la tempestività delle convocazioni
dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
c)
la redazione dei libri verbali nonché del libro degli
associati e del registro dei volontari.
3. Al Tesoriere spetta il compito di:
a)
tenere ed aggiornare i libri contabili;
b)
predisporre il bilancio dell’Associazione.
Art. 17 Organo di Controllo
1. L’Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora
l’Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell’art.
30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.
Il componente dell’Organo dura in
carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee
all’Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra
i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
2. L’Organo di
controllo:
• vigila sull'osservanza della
legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
• vigila sull'adeguatezza
dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto
funzionamento;
• esercita compiti di monitoraggio
dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Il componente dell'Organo di
controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di
controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie
sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
3. Esso può esercitare inoltre, al superamento
dei limiti di cui all’art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione
legale dei conti.
Art. 18 Libri sociali
1. L’Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i
seguenti libri:
-
libro degli associati;
- registro
dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro
delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
- libro
delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali
altri organi associativi sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
Art. 19 Risorse economiche
1. Le entrate dell’Associazione sono costituite, nel rispetto dei
limiti previsti dall’art. 33 del D.Lgs. n. 117/2017, da:
a) quote associative;
b) erogazioni liberali di
associati e terzi;
c) donazioni e lasciti
testamentari;
d) entrate derivanti da attività
di raccolta fondi;
e) contributi e apporti erogati
da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da
convenzioni;
f) contributi di organismi
pubblici di diritto internazionale;
g) rendite patrimoniali;
h) entrate da attività diverse,
svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n.
117/2017.
2. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi
di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori
e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche
nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del
rapporto associativo.
3. Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali
ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento
dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Art. 20 Esercizio finanziario
1. L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il
31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine
di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio
consuntivo e l’eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede
sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data
stabilita per l’Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei
revisori, qualora nominati.
3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti
ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti
patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in
modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi
patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell’Associazione.
Art. 21 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione
1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o
l’estinzione dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, secondo le modalità
indicate dall’art. 11 comma 4 del presente Statuto.
2. L’Assemblea
dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori,
scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
3. In caso di scioglimento dell’Associazione, tutte le risorse
economiche che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione non
potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del
terzo settore, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 comma 1
del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.
Art. 22 Disposizioni generali
Per quanto non previsto dal
presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e
dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal
Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in
quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile.
Il Presidente
Maria Teresa Caccavale
a) interventi e
servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre
2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni
di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112,
e successive modificazioni;