giovedì 6 ottobre 2022

NUOVE NORME SUL CARCERE NEL DECRETO DELLA RIFORMA CARTABIA

 

Ecco le nuove norme sul carcere contenute nel decreto attuativo della riforma Cartabia

Si tratta di una potente rivoluzione copernicana capace di incidere sul sistema penitenziario-sanzionatorio nonché sulla stessa fisionomia del giudice penale di cognizione. Ecco perché 

Di Alessandro Parrotta   4 Ottobre 2022

 

 

Da sempre il nostro ordinamento penale e penitenziario è giudicato eccessivamente “carcero-centrico” e, in effetti, le statistiche di primari Istituti nazionali, sovranazionali nonché dello stesso Ministero della Giustizia hanno sempre riportato, negli anni, un dato in continua crescita: le statistiche del Dipartimento per l’Amministrazione Penitenziaria, al 31 dicembre 2021 confermano che i detenuti per pene inflitte in misura inferiore a quattro anni erano 11.262 su 37.631, pari cioè al 29,9%. In sostanza, quasi un detenuto ogni tre stava scontando una pena detentiva “breve”. Circostanza, questa, che non aiuta certo a risolvere uno dei grandi problemi della giustizia penale nella sua fase esecutiva, ossia il sovraffollamento delle carceri, con tutte le conseguenze che da questo derivano.

Per i condannati a pene detentive cd. brevi, infatti, l’ingesso in carcere è tutt’altro che rieducativo. Vale rammentare, a tal proposito, che da tempo è diffusa e radicata, anche nel contesto internazionale, l’idea secondo la quale una detenzione di breve durata comporta costi individuali e sociali maggiori rispetto ai possibili risultati attesi, sia in termini di risocializzazione dei condannati che di riduzione dei tassi di recidiva. Quando la pena detentiva ha una breve durata, rieducare e risocializzare il condannato (art. 27 Cost.)  è obiettivo che può raggiungersi molto più efficacemente e con maggiori probabilità attraverso pene extra murarie le quali, eseguendosi nella comunità delle persone libere, escludono o riducono l’effetto alienante della detenzione negli istituti di pena, relegando questa al vero e autentico ruolo di extrema ratio.

Da questa presa di coscienza, l’impegno della Riforma Cartabia e degli schemi di decreto attuativi di potenziare l’esecuzione penale esterna (già in voga in forza della sempre maggior applicazione dell’istituto della messa alla prova) attraverso l’introduzione di vere e proprie pene sostitutive alla detenzione (breve), nei contenuti, simili alle attuali misure alternative alla detenzione, ma, nei presupposti, ben differenti. La Riforma infatti intende attribuire al giudice della cognizione la possibilità di applicare, già a partire dal momento della condanna, richieste di accesso alle misure alternative senza necessità di pronunce di ordini di sospensione, né di pronunce di esecuzione condizionalmente sospesa, le pene sostitutive (eredi delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi introdotte più di quarant’anni fa con la legge 689 del 1981).

Quest’ultime, ad onor del vero, non hanno mai visto la luce a causa, per così dire, dell’indiscusso “successo” ottenuto con la sospensione condizionale della pena. La pressoché irrilevante applicazione delle pene sostitutive di cui all’art. 53 l. n. 689/1981 è testimoniata, emblematicamente, proprio dai dati relativi alla semidetenzione – che ha interessato nel 2021 solo 11 persone – e alla libertà controllata – che ha interessato nello stesso anno solo 540 persone. Di qui la scelta del legislatore delegante di abolire tali sanzioni sostitutive di introdurre ex novo una disciplina organica.

Il concetto di pena detentiva “breve” cambia e si allinea, nel giudizio di cognizione, con quello individuato in sede di esecuzione dall’art. 656, co. 5 c.p.p. per l’accesso alle misure alternative alla detenzione in costanza di sospensione di un ordine di esecuzione. Si allinea, così, il limite massimo della pena sostituibile con quello entro il quale in sede di esecuzione può applicarsi una misura alternativa alla detenzione.

Questa scelta comporta, apprezzabilmente, sia il venir meno dell’integrale sovrapposizione dell’area della pena sospendibile con quella della pena sostituibile, ai sensi della l. n. 689/1981 (promettendo di rivitalizzare l’applicazione anche delle pene sostitutive) che la possibilità per il giudice della cognizione di applicare pene, diverse da quella detentiva, destinate a essere eseguite immediatamente, dopo la definitività della condanna, senza essere ‘sostituite’ con misure alternative da parte dei tribunali di sorveglianza, spesso a distanza di molto tempo dalla condanna stessa (come testimonia l’allarmante fenomeno dei c.d. liberi sospesi).

In particolare, con il nuovo art. 20 bis c.p. si prevedrebbero le seguenti pene sostitutive: la semilibertà sostitutiva; la detenzione domiciliare sostitutiva; il lavoro di pubblica utilità sostitutivo; la pena pecuniaria sostitutiva. In particolare, la semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva verrebbero applicate dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a quattro anni; il lavoro di pubblica utilità sostitutivo potrebbe essere applicato dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a tre anni; la pena pecuniaria sostitutiva in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a un anno.

Alcuni commentatori, sul punto, hanno opposto riserve a tale dirompente innovazione poiché – si argomenta – essendo il giudice della cognizione ad infliggere direttamente la pena sostitutiva, e non più o non solo più il magistrato di sorveglianza (sotto forma di misura alternativa), tale meccanismo potrebbe portare ad una sorta di “miopia di vedute”. Si sostiene, infatti, che, a differenza del giudice della cognizione, il magistrato di sorveglianza potrebbe valutare elementi relativi alla persona che il giudice del fatto non conosce.

Se, da un lato, il dubbio è fondato, dall’altro, ritiene lo scrivente, anche come possibile soluzione, occorrerà incaricare il giudice della cognizione di svolgere, egli stesso, già in sede di condanna, in un’ottica certamente prognostica, una più approfondita indagine sulla personalità dell’imputato, anche con la formulazione di ipotesi trattamentali dei singoli condannati.

Ad ogni modo, come è stato detto, si tratta – condivisibilmente – di una silenziosa ma potente rivoluzione copernicana portatrice di novità in grado di incidere, in via organica, sul sistema penitenziario-sanzionatorio nonché sulla stessa fisionomia del giudice penale di cognizione, il quale ultimo, come è stato detto, si troverà a dover dismettere gli abiti dello storico dovendo volgere lo sguardo al futuro delle persone giudicate. (*Avvocato, direttore Ispeg – Istituto per gli studi politici, economici e giuridici)

lunedì 3 ottobre 2022

COLLOQUI, VIDEOCHIAMATE E TELFONATE PER I DETENUTI - CIRCOLARE MINISTERO DI GIUSTIZIA


Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO                          PENITENZIARIA

 
                       DELL'AMMINISTRAZIONE UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO


Circolare n. 3696/6146

Ai Signori Provveditori regionali

L' IMPORTANZA DELLE VIDEOCHIAMATE AI FAMILIARI PER I DETENUTI

 Videochiamate dal carcere

Fondamentale per i detenuti


                                                                               

 

venerdì 30 settembre 2022

L'IMPORTANZA DELLA FILOSOFIA PER LA RIEDUCAZIONE DEL PENSIERO

Evasioni filosofiche: 

il dialogo socratico come cura per i detenuti

di Raffaella Tallarico

 

La filosofia entra in carcere e dà ai detenuti uno strumento tanto utile quanto spesso dimenticato: la riflessione.
Il laboratorio Evasioni filosofiche, che si terrà sabato 17 settembre nell’ambito del Festivalfilosofia di Modena, è il racconto del lavoro di consulenza filosofica nelle carceri condotto da Anna Maria Corradini, curatrice dell’iniziativa.
 

L’autrice di “Mille ore in carcere“, ha alle spalle sette anni di esperienza negli istituti di pena di Venezia, Padova, Treviso e di altre città italiane del Nord-Est. E spiega l’importanza del dialogo con i detenuti: “Durante le mie visite incontro tutti, dai condannati per maltrattamenti ai collaboratori di giustizia. Cerco di lavorare con loro sul pensiero e, insieme, tentiamo di rimettere ordine, dialogando tramite un linguaggio piuttosto semplice, non specialistico”.
Ispirato alla maieutica socratica – che punta alla riflessione dell’interlocutore sui problemi della vita per trarre da se stesso la “verità”, senza imposizioni esterne – il dialogo con i detenuti ha al centro problematiche comuni a tutti: “Gli interrogativi dell’esistenza – spiega Corradini – che, nel caso specifico di chi è in carcere, spingono alla ricerca del significato degli errori commessi, delle motivazioni.  Successivamente, è possibile far riflettere su un diverso tipo di realtà, che non si basi sulla vendetta – che non ha leggi – ma sulla giustizia“.


Il passaggio da un sistema senza norme a uno che ha norme scritte è cruciale, nel lavoro di consulenza filosofica. “Ciascuno di noi ha una filosofia di vita – prosegue Corradini – influenzata da problemi familiari, personali e, nel caso dei detenuti, si aggiunge la reclusione in un luogo di pena. È evidente che tutte queste componenti siano motivo di disordine del senso della propria vita, e della vita in generale. Con la consulenza filosofica e il dialogo si cerca di ricostruire quel senso”. Il rapporto alla pari è, però, fondamentale. Per questo non si parla di una “rieducazione” del pensiero: “Nel mio lavoro aiuto semplicemente a riflettere, cercando di suscitare una presa di coscienza” – spiega ancora l’esperta. “Il dialogo è un percorso che può portare a nuove consapevolezze, nessuno insegna niente a nessuno”.


Il laboratorio si terrà a Sassuolo, nell’auditorium “Pierangelo Bertoli” nel pomeriggio di sabato, alle 16.30. A Corradini si affiancheranno altri esperti di Eu-Topia APS, un gruppo interdisciplinare di professionisti che, con competenze oltre che filosofiche, anche sociali, ambientali e architettoniche, da anni operano per l’analisi e la ricerca di soluzioni a diverse forme di marginalità.
Evasioni carcerarie è, in sintesi, il tentativo di dimostrare che con la filosofia e la riflessione, dal carcere – inteso come una delle tante “caverne” del mito di Platone e che accomuna tutti, liberi e detenuti – si può uscire.